Dal 1/7/20 cambia la soglia relativa al divieto di trasferimento di denaro contante e titoli al portatore
La Legge n.157 del 19/12/2019, ha introdotto delle variazioni nella normativa antiriciclaggio vigente.
Tale intervento normativo comporta che dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 la soglia relativa al divieto di trasferimento di denaro contante e titoli al portatore viene ridotta a 2.000 euro.
A parte la variazione di importo, rimangono valide le precedenti indicazioni normative: è pertanto vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 2.000 euro. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., e affini.
A decorrere dal 1° gennaio 2022, il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla soglia di 1.000 euro.
Il limite d’importo di 1.000 euro previsto per i commi 2 (rimessa di denaro; money transfer), 5 (assegni bancari e postali) e 8 (assegni circolari) dell’art. 49 non è modificato.
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